Registro regionale delle strutture ricettive e Codice identificativo di struttura - CIS
La Regione Puglia, con Legge Regionale n. 57 del 17 dicembre 2018, "Integrazione alla legge regionale 1 dicembre 2017, n. 49", pubblicata sul Bollettino ufficiale n. 161 supplemento del 20/12/2018, ha inserito, integrandola, nella Legge regionale 49/2017 il Capo II Bis "Registro regionale delle strutture ricettive non alberghiere" che attribuisce il "Codice Identificativo di Struttura" - CIS.
Con Deliberazione n. 22/2020, pubblicata sul BURP n. 19 del 11/02/2020, la Giunta Regionale ha approvato le modalità attuative e di gestione del "Registro regionale delle strutture ricettive non alberghiere".
Con Atto dirigenziale n. 34 del 18.02.2020, la Sezione Turismo ha adottato il form online da utilizzare per l'attivazione e la gestione del Registro regionale delle strutture ricettive non alberghiere, ha definito i contenuti ed il formato materiale del Registro regionale delle strutture ricettive non alberghiere e i caratteri alfanumerici che compongono il CIS – Codice Identificativo di Struttura.
A seguito della Delibera di Giunta n. 767 del 26 maggio 2020, pubblicata sul Burp n. 87 del 15 giugno 2020, tutti i soggetti destinatari sono obbligati a riportare il CIS in tutti gli scritti, stampati, supporti digitali utilizzati a scopo di pubblicità, promozione o commercializzazione dell'offerta ricettiva a decorrere dalla data dall'1 luglio 2020. Anche i soggetti che effettuano attività di intermediazione immobiliare, nonché quelli che gestiscono portali telematici, e che pubblicizzano, promuovono o commercializzano le attività dei soggetti destinatari devono pubblicare il CIS sugli strumenti utilizzati, a decorrere dalla citata data.
Soggetti destinatari della normativa sono i gestori delle strutture ricettive extralberghiere e i locatori degli alloggi o delle porzioni di alloggi dati in locazione per finalità turistiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera c), della l. 431/1998 (Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo).
Sono definite strutture ricettive extralberghiere, ai fini della Legge regionale 57/2018:
i villaggi turistici, i campeggi, le mini-aree di sosta, i Marina Resort, gli ostelli della gioventù, le residenze turistiche o residence, la case e appartamenti per vacanza, le case per ferie, gli esercizi di affittacamere (articoli 14, 23, 38 bis, 39, 41 e 43 della Legge regionale 11/1999);
le attività agrituristiche con ricettività (Legge regionale 42/2013);
le attività ricettive di bed and breakfast, sia a conduzione familiare sia in forma imprenditoriale (Legge regionale 27/2013).
L’articolo 70 della Legge Regionale 29 dicembre 2022, n. 32 “Disposizioni per la formazione del Bilancio di previsione 2023 e Bilancio pluriennale 2023 - 2025 della Regione Puglia (legge di stabilità regionale 2023)”, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 141 del 30.12.2022 ha modificato la Legge Regionale n. 49/2017 “Disciplina della comunicazione dei prezzi e dei servizi delle strutture turistiche ricettive nonché delle attività turistiche ricettive ad uso pubblico gestite in regime di concessione e della rilevazione dei dati sul movimento turistico a fini statistici” (come modificata da ultimo dalla legge regionale 17 dicembre 2018, n. 57 (Integrazione alla legge regionale 1° dicembre 2017, n. 49) estendendo alle strutture ricettive alberghiere l’applicazione delle disposizioni del Capo II bis della Legge Regionale n. 49 /2017.
Pertanto, alla luce delle predette modifiche:
- il Registro regionale delle strutture ricettive non alberghiere che attribuisce il “Codice identificativo di struttura” (CIS), già pubblicato online, cambia la denominazione in “Registro regionale delle strutture ricettive” e contiene, oltre alle strutture ricettive extralberghiere e alle locazioni turistiche, anche le strutture ricettive alberghiere;
- al fine di semplificare i controlli da parte delle autorità competenti, la pubblicità, la promozione e la commercializzazione dell’offerta delle strutture ricettive anche alberghiere, con scritti o stampati o supporti digitali e con qualsiasi altro mezzo all’uopo utilizzato, devono indicare apposito codice identificativo di struttura (CIS) di ogni singola unità ricettiva;
- per le strutture ricettive alberghiere, l’obbligo di indicare o di pubblicare il codice identificativo di struttura (CIS) per ogni singola unità ricettiva pubblicizzata con scritti o stampati o supporti digitali e con qualsiasi altro mezzo all’uopo utilizzato decorre dal 30 giugno 2023.
Un elenco, a formazione progressiva ed aggiornato quotidianamente, contenente tutte le strutture ricettive, tra cui sono compresi anche gli alloggi dati in locazione, in tutto o in parte, per finalità̀ turistiche.
Il Registro delle strutture ricettive è realizzato in formato elettronico. Sono previste due versioni di tale Registro: la prima, ad accesso riservato, accessibile tramite il Digital Management System - DMS, all'indirizzo www.dms.puglia.it, contiene tutti i dati delle strutture ricettive, così come inseriti da parte degli utenti; la seconda, di pubblica consultazione, comprende soltanto alcune di tali informazioni, nel rispetto della salvaguardia e tutela dei dati personali, ed è consultabile su Registro regionale delle strutture ricettive.
Il CIS – Codice Identificativo di Struttura è costituito da 19 caratteri alfanumerici.
A decorrere dalla pubblicazione della Delibera di Giunta regionale 22/2020, il sistema provvede automaticamente ad attribuire alle strutture ricettive già registrate nel DMS (esclusi gli alloggi locati per finalità̀ turistiche) il Codice Identificativo di Struttura - CIS, che sostituisce eventuale altro codice attribuito in precedenza, e ad inserire ognuna di essa nel Registro Regionale delle strutture ricettive.
Il CIS è riportato, a partire dalla data di pubblicazione della predetta Delibera di Giunta regionale, sulla Comunicazione dei Prezzi e dei Servizi (CPS) in corso di validità. Per le strutture ricettive avviate e registrate nel DMS dopo la pubblicazione della Delibera di Giunta regionale 22/2020 (esclusi gli alloggi locati per finalità turistiche), il sistema provvede ad attribuire il Codice Identificativo di Struttura (CIS) al momento della convalida della Comunicazione dei Prezzi e dei Servizi (CPS).
Per quanto riguarda, invece, gli alloggi locati ad uso turistico, i locatori sono tenuti, a decorrere dal 4 marzo 2020, ad effettuare la registrazione della struttura/e offerta/e in locazione all'interno del DMS, utilizzando il servizio digitale "Aggiungi locazione turistica". Per avviare la procedura finalizzata all'iscrizione nel Registro e all'ottenimento del CIS, l'utente deve accedere al DMS, all'indirizzo www.dms.puglia.it. In coerenza con quanto previsto dalla normativa nazionale, la registrazione e l'accesso al DMS vengono effettuati attraverso il sistema SPID – livello 2.
L'utente deve:
- cliccare sulla voce "ACCEDI O REGISTRATI CON SPID";
- selezionare il proprio fornitore SPID (Identity Provider) tra quelli elencati;
- seguire la procedura di accesso specifica.
Conclusa la fase di accesso SPID, l'utente accede alla propria Area Riservata dove sono presentati tutti i servizi digitali disponibili per l'utente stesso in qualità di Cittadino.
All'interno dell'Area Riservata, deve:
- cliccare su "Aggiungi locazione turistica" e compilare i campi previsti;
- dopo aver cliccato su "Invia Registrazione", la locazione turistica risulterà registrata nel DMS. Al termine, il sistema attribuirà il CIS e consentirà il download del documento PDF "Comunicazione Locazione Turistica", contenente tutti i dati inseriti, compreso il CIS assegnato. L'attività sarà, inoltre, inserita nel Registro Regionale delle strutture ricettive.
Fatta salva l'applicazione delle sanzioni penali o amministrative previste da altre disposizioni di legge, le strutture ricettive che non ottemperano correttamente ovvero che contravvengono all'obbligo di riportare il CIS o che lo riportano in maniera errata o ingannevole sono soggette alla sanzione pecuniaria da euro 500,00 ad euro 3.000,00 per ogni attività pubblicizzata, promossa o commercializzata.
I soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, nonché quelli che gestiscono portali telematici e che pubblicizzano, promuovono o commercializzano le attività delle strutture ricettive e dei locatori, pubblicano il CIS sugli strumenti utilizzati.
Fatta salva l'applicazione delle sanzioni penali o amministrative previste da altre disposizioni di legge, i soggetti che non ottemperano correttamente al predetto obbligo, ovvero che contravvengono all'obbligo di pubblicare il CIS o che lo riportano in maniera errata o ingannevole, sono soggetti alla sanzione pecuniaria da euro 250,00 a euro 1.500,00 per ogni attività pubblicizzata, promossa o commercializzata.
L'articolo 9, comma 2, della Legge regionale 49/2017, così come modificato dall'articolo 18 della Legge regionale 52/2019, sancisce che i titolari delle strutture ricettive di qualsiasi tipologia e classificazione sono tenuti ad inviare i dati sul movimento turistico all'Agenzia REgionale del Turismo - Pugliapromozione esclusivamente attraverso il Sistema Puglia per l'Osservatorio Turistico (SPOT).
Da luglio 2020 è disponibile, nell'ambito del Digital Management System - DMS, l'applicativo SPOT Easy, riservato ai gestori delle locazioni turistiche per trasmettere i dati sui flussi turistici all'ARET – Pugliapromozione, in ottemperanza a quanto prevede la citata normativa.
Per scaricare il manuale utente SPOT Easy clicca qui.
I gestori delle locazioni turistiche possono utilizzare esclusivamente l'applicativo SPOT Easy in quanto le versioni SPOT Online e SPOT Completo sono riservate ai gestori di strutture ricettive alberghiere ed extra alberghiere.
I gestori delle locazioni turistiche sono obbligati a trasmettere i dati sui flussi turistici sia alle competenti autorità di pubblica sicurezza, tramite il sistema Alloggiati Web, sia all'ARET – Pugliapromozione per finalità statistiche. L'applicativo SPOT Easy permette anche di generare il file relativo ai dati degli ospiti da inviare alle autorità di pubblica sicurezza.
Guida al servizio online
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CIS
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Puglia DMS
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